Art. 9.
(Modifiche all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di permessi mensili).
1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. La lavoratrice o il lavoratore possono usufruire del permesso mensile di
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cui al comma 3 anche per assistere soggetti anziani, parenti o affini entro il sesto grado, con handicap riconosciuto pari almeno al 33 per cento, a condizione che tali soggetti non siano ricoverati a tempo pieno. I contratti collettivi disciplinano il procedimento per la richiesta e la concessione, anche parziale o dilazionata nel tempo, o il diniego del congedo, prevedendo eventuali disposizioni più favorevoli al lavoratore e assicurando il contraddittorio tra il dipendente e il datore di lavoro e il contemperamento delle rispettive esigenze»;
b) al comma 7, dopo la parola: «3,» sono inserite le seguenti: «3-bis,».